Esclusione dal 42° Rally Due Valli dei conduttori Paolo Andreucci e Rudy Briani

Con la Decisione n.1 dei Commissari Sportivi è arrivata l'esclusione dalla manifestazione di Andreucci-Briani per violazione degli art. 6.5 NG Rally 2024, art. 2.3.5 NG Rally 2024, art. 10.1 NG Rally 2024, art. 1.17 NG Rally 2024, art. 8 RSN 2024, art. 89b) RSN 2024, art. 89d) RSN 2024

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I Commissari Sportivi, ricevuto li report del commissario di percorso in servizio presso il parco assistenza, esaminate le evidenze fornite dal sistema di tracking, convocati e ascoltati i conduttori della vettura n°6, considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:


Vettura N° e Conduttore: Vettura N° 6- Andreucci Paolo/Briani Rudy Concorrente: Team Mrf Tyres
Data e ora: 28/06/2024 ore 10.00
Sessione: Trasferimento tra P7 Veronafiere out- C.O. QS
Fatto: L'equipaggio della vettura N6 effettuava per tre volte il tratto di trasferimento dall'uscita del Parco Assistenza P7 Veronafiere per 1,9 Km in direzione del C.O. QS e, per altrettante volte, ripercorreva lo stesso tratto in senso di marcia opposto, a velocità superiori a quelle consentite dal codice stradale e disattendendo le indicazioni dei commissari di percorso in servizio presso il Parco Assistenza.

Violazione: Art. 6.5 NG Rally 2024, art. 2.3.5 NG Rally 2024, art. 10.1 NG Rally 2024, art. 1.17 NG Rally 2024, art. 8 RSN 2024, art. 89 b) RSN 2024, art.89 d) RSN 2024.

Visti gli articoli di riferimento: Art 210.3 III) RSN 2024, Art 89 (obblighi part RSN 2024, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) Art. 227.10 RSN 2024

Decisione: Esclusione dalla manifestazione del Concorrente Team Mrf Tyres limitatamente alla vettura N° edei Conduttori Andreucci Paolo/Briani Rudy, ni accordo all'art 227.10 RSN 2024

Motivazione: Dall'istruttoria è emerso che :

a) Per tre volte la vettura n. 6 transitava dal parco assistenza P7 Veronafiere lungo il percorso
prescritto dal road book per raggiungere e svolgere la QS;

b) In ciascuna delle occasioni, in luogo di raggiungere il C.O., è stato effettuato l'itinerario in senso contrario;

c) In uno dei descritti passaggi, altresì, la vettura ha fatto accesso al parco;

d) L'equipaggio ha disatteso le indicazioni degli Ufficiali di Gara presenti in loco, dal momento che,
pur espressamente informato della inammissibilità di tale condotta, avrebbe effettuato un ulteriore passaggio, con le descritte modalità, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 89 lett. b) RSN;

e) Secondo le risultanze del sistema di tracking, pertanto, per tre volte sono stati percorsi 1,9 km prima della inversione di marcia, per un totale prossimo al totale di 12 km;

f) Per di più, sono state rilevate in tali frangenti, in condizioni di strada aperta al traffico, diverse violazioni dei limiti di velocità (alcune delle quali di particolare entità), come da specifico report acquisito dal Collegio dei Commissari Sportivi ;

g) Convocato eascoltato l'equipaggio dela vettura N°6 che ha riconosciuto i propri comportamenti, ritenendoli incompatibili con la normativa sportiva e giustificandosi con la necessità di dover risolvere un problema di natura tecnica.

Costituisce principio insuperabile fissato dalla disciplina speciale (v. art. 89 lett.d) RSN e 2.3.5 NG Rally), l'obbligo per gli equipaggi di rispettare il percorso obbligatoriamente da seguire, come specificatamente indicato nel Road Book di gara (secondo gli art. 106 e 112 RSN), con divieto assoluto - da valere per ogni specialità sportiva - di compiere il "percorso in senso opposto anche per breve tratto....".
Tale precetto acquista ancora più rilevanza, ad avviso del Collegio, quando la condotta (pacificamente accertata e riconosciuta dallo stesso equipaggio) si inserisca nella fase di gara destinata allo svolgimento della cd. Qualifying Stage su percorso delimitato e circoscritto, che prevede la possibilità di utilizzare apposito parco assistenza, all'esito di ciascun passaggio. Tale comportamento, che evidenzia essere stata percorsa con vettura da gara una distanza complessiva notevolmente superiore rispetto a quella consentita a tutti gli altri concorrenti (per un totale di circa 12 km in autonomia e senza considerare al successiva partecipazione alla Qualifying Stage), concretizza la violazione dei doveri di correttezza ed equità sportiva (di cui all'art. 2.3.5 NG Rally), anche in termini di divieto di beneficiare di qualunque tipo di vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla competizione, ovvero anche solo di poter beneficiare di un trattamento differenziato. Pertanto si realizza, con le ripetute specifiche violazioni, un significativo squilibrio rispetto a tutti gli altri concorrenti, ai quali la disciplina di gara ha riservato uno specifico e predefinito itinerario per l'effettuazione di test e prove, per un massimo, quanto al caso in esame, di c.a 6 km complessivi (km 2.1 per un massimo di n. 3 passaggi). Al che non resta del tutto estranea, per di più, l'accertata violazione delle regole del Codice della Strada, per aver percorso nei due sensi il tratto interessato a velocità non consentita (in violazione dell'art. 1.17.1 NG Rally) e per di più incrociando altri equipaggi diretti al C.O della Qualifying Stage.

Pertanto, i Commissari Sportivi, ritenuto che dai fatti contestati emerga una serie di violazioni relative a disposizioni speciali, ciascuna sanzionabile, le quali, nell'insieme, descrivono una condotta che finisce per porsi in aperto contrasto con i principi di correttezza, lealtà ed equità sportiva, ai quali devono - in via
prioritaria - attenersi i conduttori, soprattutto se di provata esperienza e di rango dirigenziale federale, decidono per la sanzione sopra citata.

Le parti interessate sono informate che avverso lapredetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti ni base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere ni appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, la presente decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.