Sintesi delle novità in materia di lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021

In vigore dal 1° luglio 2023

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina (d.l. 36/2021) recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Tale provvedimento, nella versione emendata nel corso del tempo, prevede significative modifiche nei rapporti di lavoro sportivo, rilevanti anche nel settore del motorsport.

È pertanto indispensabile che ciascun operatore sportivo si avvalga di idonei professionisti al fine di esaminare la sua specifica posizione ed eventualmente allinearla al novellato disposto normativo.

La Federazione, senza volersi sostituire all’esame della suddetta normativa né con pretesa di valenza regolamentare e tanto meno derogatoria al disposto di legge, di seguito segnala quelli che ritiene gli ambiti di intervento di maggior rilievo per il motorsport .


DEFINIZIONI

Il provvedimento contiene una nuova definizione delle principali figure del mondo sportivo professionistico e non (art. 2).


DIRETTORI DI GARA

Secondo la nuova definizione (art. 2, lett o), è Direttore di gara “il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”. 

Nel settore del motorsport tale definizione, a prescindere dalla nomenclatura, si riferisce a coloro che sono preposti “al rispetto delle regole” (art. 25, comma 6-bis), vale a dire i Commissari sportivi (Collegio e delegati) e Commissari tecnici. Pertanto, la Federazione A.C.I. non rilascerà alcun incarico ai Direttori di gara e rimane fermo quanto fatto sino ad ora poiché, in forza dell’art. 203 RSN, essi sono figure designate dall’organizzatore.

 
LAVORATORI

Sono definiti “lavoratori sportivi” (artt. 2, let. dd, e 25): atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico e direttore di gara, che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

È possibile avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente (art. 25, comma 3-bis). Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (art. 34, comma 3).


VOLONTARI

Sono definiti “volontari” (art. 29) coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono  essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori  dal territorio  comunale  di  residenza  del  percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente (art. 29, comma 2). Dunque, sino a 150 euro mensili, i volontari possono autocertificare le spese sostenute per la trasferta; per gli importi superiori, dovranno invece provvedere a documentare effettivamente le spese eccedenti detto importo. Si noti che i rimborsi forfettari, dunque, a eccezione di quanto al successivo periodo, non sono più ammissibili e vanno trattati come corrispettivi veri e propri. Tuttavia, rimane possibile l'erogazione del rimborso chilometrico per le trasferte (trattandosi di spesa documentata); tale rimborso resta escluso da ogni tipo di tassazione.

I rimborsi forfettari sono contemplati esclusivamente per i direttori di gara per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a (art. 25, comma 6-bis).

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi (art. 29, comma 4).


COMPENSI E SOGLIE DI ESENZIONE

Dal 1° luglio 2023 l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico. Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati “redditi diversi”, ma redditi da lavoro subordinato o autonomo a seconda dei casi, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Sarà necessario stipulare appositi contratti con i collaboratori o lavoratori sportivi, applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma. Dunque, i “compensi sportivi” non potranno essere erogati ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m, del TUIR.

Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione: 

- ai fini previdenziali, euro 5.000 (art. 35, comma 8-bis); 

- ai fini tributari, euro 15.000 (art. 36, comma 6). 

Trattasi di “no tax area”. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, pertanto, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo sopra indicato. 

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI

Il lavoratore sportivo, all’atto del pagamento, rilascia un’autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (art. 36, comma 6-bis). Il volontario, come specificato in precedenza, rilascia l’autocertificazione per le spese inferiori a 150 euro/mese.

Da 1 a 5.000 euro annui → è possibile procedere a pagamenti esentasse (importo intero, senza applicazione di ritenute), come accaduto sino al 1° luglio 2023;

Da 5.001 a 15.000 euro annui → è necessario considerare gli adempimenti INPS e INAIL;

Oltre 15.000 euro annui → è necessario considerare gli adempimenti IRPEF, INPS ed INAIL.

Se il percettore è un dipendente pubblico (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili), per procedere ai pagamenti di compensi o indennità egli, nella suddetta autocertificazione, dichiara la presenza dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Per i rimborsi spese ai volontari non retribuiti, invece, è necessaria la semplice comunicazione alla propria Amministrazione da parte del volontario.

 

DIPENDENTI PUBBLICI

Per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una procedura che varia a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata (art. 25, comma 6). 

Nel primo caso, è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione. 

Nel secondo, è necessario il preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza da richiedersi almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività. In caso di mancata risposta, vale il silenzio assenso.


NOTE FINALI

Il presente comunicato è aggiornato alla data del 10 settembre 2023.

Per quanto concerne le singole posizioni dei Licenziati o delle Associazioni, si precisa che, stante le peculiarità di ciascun soggetto licenziato (regime fiscale, forma giuridica, ecc.), non è possibile fornire indicazioni valevoli per tutti né tantomeno affrontare casi singoli. La Federazione non può svolgere attività di assistenza tributaria o previdenziale per ogni singolo caso. Pertanto, è consigliabile che ogni licenziato si rivolga, ove necessario, a professionisti di propria fiducia.